Ambito di applicazione1. Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:
(a) le attività biologiche;
(b) i prodotti agricoli al momento del raccolto;
(c) i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.
2. Il presente Principio non si applica a:
(a) terreni impiegati per l'attività agricola (vedere IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, e IAS 40, Investimenti immobiliari); e
(b) attività immateriali connesse ad attività agricole (vedere IAS 38, Attività immateriali).
3. Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell'impresa, sino al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2, Rimanenze, o qualsiasi altro Principio contabile internazionale che risulti opportuno. Pertanto, il presente Principio non tratta il processo del prodotto agricolo successivo al raccolto, per esempio il processo che trasforma l'uva in vino da parte del vinicoltore che ha coltivato l'uva medesima. Benché tale processo possa rappresentare una estensione logica e naturale dell'attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, non è incluso nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.
Fonte
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