giovedì 24 novembre 2011

Collegio sindacale monocratico: I commercialisti Bg non ci stanno

Nelle bozze del maxiemendamento della Legge di stabilità è comparsa nei giorni scorsi una proposta di modifica normativa che prevede la riduzione dei membri del collegio sindacale delle SRL e SPA, con meno di 10 milioni di capitale sociale, dai tre attuali a uno solo. Si tratterebbe quindi di un massiccio depotenziamento dell'organo storicamente deputato a sorvegliare la legalità dell'amministrazione della stragrande maggioranze delle società di capitale presenti in Italia.

Istantanea la reazione dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili di Bergamo, che, nelle vesti del suo presidente, Alberto Carrara, ha inviato a tutti i parlamentari una lettera, chiedendo il loro intervento per eliminare quello che viene definito “un atteggiamento incomprensibile e schizofrenico da parte del legislatore, che da un lato impone ai professionisti una funzione di supplenza della pubblica amministrazione nei controlli sui rimborsi dei crediti fiscali, nell'incasso delle imposte, nell'invio delle dichiarazioni fiscali, e dall'altro limita la possibilità di intervento di professionisti indipendenti, quali sono i Commercialisti, con funzioni poste a tutela dell'interesse collettivo”.

Una preoccupazione quella espressa da Carrara alimentata da una recente statistica, per cui il tasso di fallimento delle società con collegio sindacale è pari a un terzo di quelle che ne sono prive, e dal fatto che la drastica riduzione del numero dei componenti del collegio sindacale non si accompagni a una precisa presa di posizione sul fronte dei doveri e delle responsabilità che gravano sui liberi professionisti chiamati a svolgere questa funzione.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento delle funzioni del collegio sindacale e anche nel progetto ora in trattazione si pensa di allargare ulteriormente le competenze, attribuendo a questi organi anche le funzioni attualmente svolte dall'organismo di vigilanza introdotto dieci anni fa. Non vedo come, in questo contesto dove le attività di controllo vengono aumentate e rese sempre più complesse, si possa pensare di realizzare una riduzione dei costi per il loro svolgimento riducendo banalmente il numero dei componenti – ha spiegato Carrara - Al contrario questa proposta impoverisce il controllo tecnico e indipendente sulla legalità delle imprese, che può essere seriamente esercitata solo da un organismo collegiale fatto da professionisti che non possono vedersi triplicare i carichi di lavoro ad un terzo del costo”.

Anche l'ipotesi di introdurre il cambiamento solo nelle imprese con un capitale sociale inferiore al milione di euro non può incontrare l'approvazione dell'Ordine, perché potrebbe amplificare il rischio che le aziende, anche di grosse dimensioni in termini di fatturato e di personale impiegato, scelgano di ridurre il capitale sociale, unica garanzia verso i terzi per le obbligazioni sociali, al fine di eliminare un organo di controllo. La norma andrebbe così ad incentivare il grave problema della sottocapitalizzazione delle imprese, oltre a minare la tenuta di molti studi di commercialisti, già provati dalla crisi. Senza contare il problema delle società professionali, modulate sulla logica delle società di capitale, permettendo la presenza di soci di capitale anche di maggioranza e anche nell'organo amministrativo.

“E' svilente vedere che con un semplice tratto di penna possano venire mortificate le professionalità di una categoria che da sempre è con lealtà al fianco dello Stato, dei contribuenti e delle imprese – conclude Carrara -. I più colpiti da questa norma saranno ancora i giovani professionisti che stanno investendo tempo e denaro per arrivare ad avere una formazione adeguata, in un contesto politico ed economico dove però la loro professionalità viene svilita dallo stesso legislatore, che propone disposizioni lontane dai veri obiettivo della Legge di Stabilità e dalle richieste dell'Europa, in un momento in cui il controllo di legalità dovrebbe essere assicurato al massimo livello”.

lunedì 17 ottobre 2011

Dottore commercialista

Un commercialista è un professionista abilitato competente in questioni economiche quali commerciofinanzatasseragioneria. Il titolo formale che gli spetta è dottore commercialista.

Storia

Le tracce più antiche di annotazioni di carattere contabile sono costituite dalle tavolette di argilla usate dai Sumeri. Fin dagli albori della storia umana, quindi, si avvertì la necessità di annotare fatti di interesse commerciale e finanziario. In epoca moderna, nel 1494 il matematico Luca Pacioli pubblicò la sua Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità dove per la prima volta si espose il metodo della partita doppia. Nel 1581 viene istituito a Venezia il “Collegio de' Rasonati”. Nel 1620 in Piemonte si istituiscono i “liquidatori giurati” ed a Milano nel 1742 nascono i "Ragionati". Nel 1828 nel Lombrado-Veneto vengono riconosciuti i "ragionieri revisori" e nel 1836 negli Stati Pontifici nasce la professione di "pubblico ragioniere". Nel 1906 il Regno d'Italia riconobbe ai Regionieri lo status di libero professionista.

Normativa italiana

La laurea in Economia

La storia della professione di Dottore Commercialista è strettamente intrecciata con quella della istituzione in Italia della laurea in Economia e Commercio. Gli studi economico-aziendali non hanno avuto in Italia un riconoscimento a livello universitario fino al 1868 quando viene fondata la Scuola Superiore di Commercio di Venezia. Successivamente sorgono nel 1884 la Scuola Superiore d’applicazione di studi commerciali di Genova e nel 1886 la Scuola Superiore di Commercio di Bari. Nel 1902 viene fondata l'Università Commerciale di Milano su iniziativa di Luigi Bocconi. Nel 1906 vengono fondate la Scuola Superiore di Commercio di Torino e l’Istituto Superiore di studi commerciali di Roma. Tali istituti erano in realtà delle scuole di specializzazione per ragionieri e non rilasciavano titoli di studio con valore legale. La strada era comunque segnata: nel 1903 alle scuole Scuole Superiori di Commercio venne consentito di rilasciare un diploma speciale di laurea. Nel 1906 tale prerogativa venne concessa anche alla Bocconi. Nel 1913 vennero riconosciuti alle Scuole Superiori di Commercio ed alla Bocconi “grado e dignità universitaria”. Nel 1924 il "Testo Unico" sull’ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche riconobbe dignità universitaria agli studi economico-aziendali. Nel 1935 agli Istituti Superiori venne concesso di trasformarsi in Facoltà universitarie.

Nascita di una Professione

I diplomati degli Scuole Superiori di Commercio e della Bocconi che non trovarono impiego nell'impresa privata cominciarono ben presto ad offrirsi sul mercato come consulenti d'impresa. Tale situazione creò ben presto dei contrasti con gli Ordini degli Avvocati e con i Collegi dei Ragionieri. Da un lato gli Avvocati non vedevano di buon occhio la concorrenza di altri professionisti che, sebbene sprovvisti di un albo professionale, erano dotati di una formazione universitaria. I Ragionieri, d'altronde, avrebbero desiderato che i nuovi diplomati delle Scuole Superiori si iscrivessero agli esistenti Collegi. I diplomati delle Scuole Superiori, dal loro canto, tenevano molto a distinguersi dai Ragionieri desiderando far valere la propria superiore formazione accademica. Un momento fondamentale per la nascente professione si ebbe nell'anno 1913. In quell'anno, infatti, la Camera di commercio di Milano incluse nell'elenco dei curatori fallimentari autorizzati dei laureati dell’Università Bocconi. Il Collegio dei ragionieri di Milano pretese, a questo punto, il rispetto anche da parte dei laureati delle regole sul praticantato stabilite nel 1906 per i ragionieri liberi professionisti. I ragionieri inoltrarono quindi un ricorso al Consiglio di Stato invocando la violazione dell’articolo 24 dello Statuto Albertino. Nello stesso anno (1913) il Consiglio di Stato decise la questione stabilendo che “gli studi posteriori e superiori cui si assoggettavano i laureati in scienze economiche e commerciali erano equiparabili a due anni di praticantato”.

La professionalizzazione della categoria

Nel 1929 venne emanato un regolamento che disciplinò per la prima volta la professione degli "esercenti in materia di economia e commercio". Il contemporaneo regolamento riservato alla professione di ragioniere riconobbe alle due categorie pari dignità ed uguali competenze. Nella diatriba fra diplomati e laureati il governo si mantenne completamente neutrale. Nel 1953 i nuovi ordinamenti professionali riprodussero la precedente situazione: due professoni distinte (una per i laureati e l'altra per i diplomati) con identiche competenze. In compenso venne introdotto ufficialmente il titolo professionale di "dottore commercialista".

Nascita dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Nel 2005 [9] viene approvato un nuovo ordinamento professionale. Viene deciso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sarà istituito un nuovo Ordine Professionale cui avranno accesso esclusivamente laureati previo tirocinio professionale ed esame di stato. Gli iscritti al soppresso Collegio dei Ragionieri vengono ammessi al nuovo ordine fino ad esaurimento. Il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è il dott. Claudio Siciliotti.

Oggetto della professione

Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:
  • a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
  • b) le perizie e le consulenze tecniche;
  • c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
  • d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito all'attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese e di enti pubblici e privati;
  • e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
  • f) le funzioni di sindaco e di revisore in società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
L'autorità giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell'albo dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei procuratori o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti. Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.

Titolo ed esercizio professionale

Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che superano l'esame di Stato (3 prove scritte e 1 prova orale) necessario per l'esercizio della professione. Prima di poter sostenere l'esame di Stato è condizione necessaria ottenere una laurea magistrale in Economia (classi LM-56 Scienze dell'Economia o LM-77 Scienze Economiche ed Aziendali, vecchio ordinamento 64/S o 84/S) ed aver intrapreso un periodo di praticantato di almeno 3 anni presso un professionista già abilitato; il praticantato non può iniziare prima di aver ottenuto almeno una laurea triennale in Economia (classi L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale o L-33 Scienze Economiche, vecchio ordinamento classi 17 o 28). Il dottore commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo. Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Incompatibilità

L'esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di mediatore (inteso come mediazione d'affare, mentre può svolgere l'attività di mediatore civile in base alla legge sulla mediazione/conciliazione), di agente di cambio, di ricevitore del lotto, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali. L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

Esercizio professionale

Il dottore commercialista iscritto in un albo può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di dottore commercialista spetta al Ministro per la grazia e giustizia che l'esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello. L'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oggi in uso raggruppa i vecchi albi dei Ragionieri Commercialisti e dei Dottori Commercialisti.

Obbligo del segreto professionale

I dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti, nonché per quanto previsto dalle norme vigenti in materia di antiriciclaggio.

lunedì 25 luglio 2011

Commercialisti e Università: insieme per la formazione




Commercialista al lavoro sul Modello Unico


Ordine dei Commercialisti e facoltà di Economia dell'Università insieme per formare i professionisti di domani. Un accordo tra le due realtà bergamasche consente di agevolare il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, permettendo agli studenti di svolgere il tirocinio professionale già durante gli studi ed esonerandoli dalle prime prove dell'esame di stato.

L'accordo è stato approvato nei giorni scorsi tra l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bergamo: consente agli studenti delle lauree specialistiche e magistrali in scienze economico-aziendali di svolgere il tirocinio professionale già nel corso del biennio di studi e di essere esonerati dalla prima prova dell'esame di stato per l'accesso alle sezioni A e B dell'albo professionale.

La convenzione infatti prevede la definizione di percorsi formativi che consentono di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, ottimizzando i tempi e facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro.

L'accordo accoglie la convenzione quadro siglata a Roma lo scorso 13 ottobre fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, che ha regolamentato la possibilità di integrare il tirocinio nel corso degli studi universitari.

Il tirocinio dovrà avere una durata minima di 1.000 ore e dovrà essere svolto in uno studio di dottore commercialista, ragioniere commercialista o comunque sotto la sorveglianza diretta di un professionista; può anche comprendere attività formative, promosse, coordinate e autorizzate dall'Ordine di Bergamo, o ricerche specifiche, finalizzate alla predisposizione delle tesi di laurea.

La convenzione fissa inoltre le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e interessa anche le lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale, che dovranno comprendere insegnamenti specifici in materia di diritto, contabilità, disciplina dei bilanci, analisi finanziaria, gestione del rischio e tecniche di revisione.

In questo modo parte dei crediti formativi che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti possono già essere acquisiti nel corso della laurea triennale.

sabato 9 luglio 2011

Cosa Fanno i dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili

Dottori commercialisti ed Esperti contabili sono figure professionali insostituibili in ogni settore dell’economia e della società, come qualificati intermediari tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese.
I principali ambiti di attività professionale sono la consulenza fiscale, la revisione contabile, il bilancio ambientale, il no profit, la fiscalità internazionale, la lotta al riciclaggio, la gestione delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, il diritto societario e quello tributario, la consulenza tecnica nei tribunali.

L’oggetto della professione
Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

Iscritti alla sezione A
Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
b) le valutazioni di azienda;
c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile;
g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto; l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo (2).

Iscritti alla sezione B
a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile;
e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;
f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'elencazione fatta non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti.

Definizione
Il dottore commercialista è un esperto delle gestioni patrimoniali in materia fiscale, tributaria e giuridica. Si occupa dell’amministrazione e della liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni, svolge perizie, consulenze tecniche, ispezioni e revisioni amministrative. E’ in grado di offrire consulenza societaria e contrattuale e consulenza giuridico-commerciale. Ha il compito di verifica e indagine sull'attendibilità di bilanci, conti, scritture e ogni altro documento contabile delle imprese. Sa gestire regolamenti e liquidazioni di avarie (in economia marittima) e infine può avere la funzione di sindaco e di revisore di bilancio, nelle società commerciali e negli enti in cui è previsto il controllo legale dei conti.
L’esperto contabile fa da garante nella valutazione e nel controllo della contabilità e del bilancio, effettuati secondo procedure automatizzate. Nel settore bancario, la maggior parte delle operazioni contabili sono gestite da collaudati software e sofisticati sistemi di rete. L’esperto contabile analizza gli elaborati contabili, verifica la correttezza delle procedure di rilevazione dei dati, controlla la coerenza dei risultati contabili e gestionali rispettando le norme legali, le regole e le indicazioni fornite dall’azienda, rilegge e controlla la contabilità delle filiali; individua, segnala e corregge eventuali anomalie e si occupa della redazione e della quadratura del bilancio aziendale

Requisiti
Per esercitare la professione di dottore commercialista è necessario essere in possesso di una laurea di secondo livello (quinquennale) appartenente alla classe 64/S -Scienza dell’Economia - oppure alla classe84/S - Scienze economico aziendali o di una laurea rilasciata dalle facoltà di “Economia e Commercio” secondo l’ordinamento attuale.
Per esercitare la professione di esperto contabile è sufficiente essere in possesso di una laurea di primo livello (triennale) appartenente alla classe 17 – Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale oppure alla classe 28 - Scienze Economiche.
Le professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile sono regolate dal Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che delinea l’ordinamento professionale delle nuove professioni contabili, a seguito dell’unificazione dell’Albo dei “Dottori commercialisti” con quello dei “Ragionieri e periti commerciali”. Dal 1° gennaio 2008 sono stati soppressi l’“Ordine dei dottori commercialisti” e il “Collegio dei Ragionieri e periti commerciali”, ed è stato costituito l’“Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”1. Per accedere a entrambe le professioni, dopo aver ottenuto il titolo di laurea richiesto, è necessario svolgere un periodo di tirocinio della durata di tre anni presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all’Albo. Una volta ottenuto il Certificato di Compimento del tirocinio si dovrà sostenere l’esame di Stato che consente l’abilitazione all’esercizio della professione. Con l’abilitazione si potrà fare domanda di iscrizione all’Albo dell’“Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili” che è articolato in due sezioni: la sezione A è dedicata ai dottori commercialisti e la sezione B è dedicata agli esperti contabili.
L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente né abituale:
  • - della professione di notaio;
  • - della professione di giornalista professionista;
  • - dell'attività d'impresa, in nome proprio o altrui, e per proprio conto, di produzione di beni e servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
  • - dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
  • - dell'attività di promotore finanziario

Adempimenti per l’esercizio della professione
Per l’esercizio della professione di esperto contabile o dottore commercialista sono necessari:
  • - Abilitazione professionale,mediante iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
  • - Domanda di attribuzione del numero di partita iva
  • - Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso la Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri (CNPR) per gli esperti contabili e presso la Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti per i dottori commercialisti

Riferimenti Normativi Nazionali
  • - L. 15 luglio 1906, n. 327 - Esercizio della professione dei ragionieri
  • - R.D. 9 dicembre 1906, n. 715 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della professione di ragioniere
  • - L. 8 dicembre 1956, n. 1378 - Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni
  • - D.M. 9 settembre 1957 - Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
  • - D.P.R. 3 luglio 1961, n. 1197 - Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concernente l'abilitazione definitiva all'esercizio professionale
  • - L. 3 febbraio 1963, n. 100 - Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
  • - L. 9 febbraio 1963, n. 160 - Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
  • - L. 23 dicembre 1970, n. 1140 - Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali
  • - L. 29 gennaio 1986, n. 21 - Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
  • - L. 30 dicembre 1991, n. 414 - Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
  • - L. 12 febbraio 1992, n. 183 - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali
  • - L. 17 febbraio 1992, n. 206 - Tirocinio professionale per i dottori commercialisti
  • - D.M. 10 marzo 1995, n. 327 - Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di -dottore commercialista
  • · Legge 24 febbraio 2005, n. 34 - Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
  • · D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (2005_139) - Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

Codice Attività Economica ATECO
  • 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti
  • 69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
  • 69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi






Fonte

martedì 7 giugno 2011

Codice deontologico del dottore commercialista



ESTRATTO CODICE DEONTOLOGICO

PREAMBOLO
L’esercizio della professione di dottore commercialista è attività di scienza e di pubblica utilità. Il titolo di dottore commercialista deve essere indicato per intero. La fiducia è alla base dei rapporti professionali del dottore commercialista. Il dottore commercialista deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.
Art. 1 - Natura delle norme deontologiche
Il presente codice ha natura di regolamento interno all'Ordine professionale dei Dottori commercialisti riconosciuto come ordinamento autonomo capace di esercitare poteri normativi nei confronti dei consigli degli ordini periferici. Sono regole di condotta caratterizzate da un contenuto etico - sociale con valore precettivo. Il dottore commercialista è tenuto ad osservarle nello svolgimento dell’attività professionale.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti i Dottori commercialisti praticanti nella loro attività, nei rapporti fra di loro e nei rapporti con terzi. Le norme sono applicabili anche ai praticanti.

SEZIONE A - PRINCIPI GENERALI
Art. 3 - Indipendenza e obiettività
Il dottore commercialista non può, in alcun caso, rinunciare alla sua libertà e indipendenza professionale.
Il dottore commercialista affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, con affrancazione da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici, respingendo ogni influenza esterna.
Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.
Il dottore commercialista non deve incoraggiare azioni infondate ed una inconsulta litigiosità.
Deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli.
Art. 4 - Integrità
Il comportamento del dottore commercialista deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.
Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine cui appartiene.
Il dottore commercialista deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia degli stessi nei confronti di chi esercita la professione.
Art. 5 - Riservatezza
Il dottore commercialista, oltre a rispettare il segreto professionale, osserva un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione od in via incidentale, anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.
Art. 6 - Aggiornamento professionale
Il dottore commercialista ha il dovere del continuo aggiornamento professionale.
Art. 7 - Comportamento del collega italiano all’estero e del collega estero in Italia
Nell'esercizio di attività professionali all'estero il dottore commercialista è tenuto al rispetto delle norme deontologiche proprie nonché di quelle applicabili all’attività professionale svolta all'estero, se ed in quanto esistenti.
Così il professionista straniero che eserciti legittimamente attività proprie del dottore commercialista in Italia dovrà rispettare le norme deontologiche italiane.
Art. 8 - Rapporti con altri professionisti
Il dottore commercialista che esercita la professione insieme ad altri professionisti, o che si avvale di esperti, non necessariamente iscritti ad albi professionali, per l'esercizio di un incarico, deve accertarsi che questi adottino comportamenti compatibili con le norme deontologiche contenute nel presente codice.
Art. 9 - Assicurazione rischi professionali
Il dottore commercialista deve porsi in condizione di poter risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione anche mediante un'adeguata copertura assicurativa.

SEZIONE B - RAPPORTI ESTERNI
Cap. 1 - Rapporti con i colleghi
Art. 10 - Cooperazione tra i colleghi
Il dottore commercialista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia e cordialità. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.
Il dottore commercialista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell'attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti di comportamento scorretto di colleghi o di terzi.
Il giovane dottore commercialista deve trattare con riguardo il collega anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, gli è di guida e di esempio nell'esercizio della professione.
Il dottore commercialista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo.
Il dottore commercialista non può mettersi direttamente in contatto con una parte che egli sappia essere assistita da un altro collega, senza il consenso di quest'ultimo.
Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di uno studio associato, ed ai rapporti tra colleghi che risolvono il contratto o l'accordo di associazione professionale tra loro esistente.
Art. 11 - Subentro ad un collega
Il dottore commercialista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.
Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il dottore commercialista deve rispettare le seguenti disposizioni.
Prima di accettare l'incarico, il dottore commercialista deve:
a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle sue legittime competenze professionali;
c) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al precedente collega, salvo, che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.
Il dottore commercialista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
Il dottore commercialista deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.
In caso di decesso di un collega, il dottore commercialista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento.
Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due dottori commercialisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un dottore commercialista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche.
Il sostituto non può accettare incarichi da clienti del collega sostituito prima che sia decorso un ragionevole periodo di tempo dalla conclusione della sostituzione, salvo il caso di cessazione dell'attività del collega sostituito.
Al presente articolo si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art.  12 - Assistenza allo stesso cliente
Se il cliente chiede al dottore commercialista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato non può accettare l'incarico se non gli consta il consenso del collega.
I dottori commercialisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire il comune comportamento.
Il dottore commercialista, constatate nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente il Consiglio dell'Ordine.
Nello svolgimento del comune incarico ogni dottore commercialista deve evitare, di regola, di stabilire contatti diretti con il cliente senza preventiva intesa con i colleghi.
Deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.
Il dottore commercialista che assista, con mandato limitato ad una sola pratica, un cliente indirizzatogli da un collega, deve cessare il rapporto professionale con il cliente dopo aver esaurito l'incarico.
Art. 13 - Assistenza a clienti aventi interessi diversi
Il dottore commercialista deve comportarsi, nei confronti del collega di controparte, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando, con particolare attenzione, che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.
Il dottore commercialista, non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull'operato del collega, ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.
Si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 12.
Art. 14 - Corrispondenza tra colleghi
Il dottore commercialista non può divulgare scritti o informazioni riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.
Non può essere divulgata o registrata una conversazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve essere resa nota agli interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi.
Art. 15 - Rapporti con la controparte
La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.
Il dottore commercialista, in particolare, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega di controparte; né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito.
Egli si astiene inoltre, dal trattare direttamente con la parte avversa, se non in presenza o con il consenso del collega.

Cap. 2 - Rapporti con i clienti
Art. 16 - Accettazione dell’incarico
Il dottore commercialista deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
Il dottore commercialista deve adoperarsi, quando è possibile, affinché il mandato sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità.
È comunque opportuno che il dottore commercialista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente.
Il dottore commercialista che accetta un incarico deve assicurare la richiesta specifica competenza ed anche un'adeguata organizzazione dello studio.
Art. 17 - Esecuzione dell’incarico
Il dottore commercialista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
Il dottore commercialista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli.
Egli deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.
Il dottore commercialista deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali.
L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.
Il dottore commercialista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli.
Egli deve, tuttavia, con prudenza assumere le iniziative e svolgere tutte le attività confacenti con lo scopo concordato con il cliente.
Il dottore commercialista non deve assumere interessi personali o cointeressenze di natura economico - professionale.
Art. 18 - Cessazione dell'incarico
Il dottore commercialista non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
Il dottore commercialista non deve proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.
Il dottore commercialista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della pratica, deve informare il cliente e chiedere, a secondo dei casi, di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
Nel caso di cessazione dell'incarico il dottore commercialista deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.
Il dottore commercialista è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli 2235 e 2237 del codice civile e dell'Articolo 49 dell'Ordinamento professionale;
Art. 19 - Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
Il dottore commercialista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto di questi.
Il dottore commercialista che detiene somme del cliente o per conto di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.
Art. 20 - Tariffa professionale e qualità della prestazione
La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione che deve essere comunque mantenuta anche in caso di deroga ai minimi tariffari.

Cap. 3 - Rapporti con gli enti istituzionali di categoria
Art. 21 - Elettorato attivo 
Il dottore commercialista partecipa, di regola, alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali.
Ciascun iscritto potrà svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle loro attività, non solo professionali. Potrà indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica l'iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti dei candidati.
Art. 22 - Elettorato passivo
Il dottore commercialista che si candida per una carica istituzionale elettiva può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie riguardanti la sua attività non soltanto professionale, purché nei limiti consentiti dalle norme di deontologia. Potrà indicare le differenze tra il proprio programma e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica dovrà comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti di altri candidati.
Art.  23 - Incarichi istituzionali
Il dottore commercialista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale:
  • opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse del pubblico e degli iscritti tutelando la pari dignità e pari opportunità a ciascun iscritto;
  • promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali;
  • favorisce, nel rispetto nelle norme dell'ordinamento l’evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria;
  • si astiene dall'accettare incarichi professionali nel caso in cui venga richiesta all'ordine l'indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento degli stessi;
  • promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell'ordine, anche al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione, locali e nazionali, per i quali è raccomandato un adeguato rinnovamento.
Il dottore commercialista che ricopre incarichi di rappresentanza della categoria professionale, è opportuno che si astenga dall'esercizio di tale funzione per il periodo in cui intenda partecipare a competizioni elettorali che comportino particolare visibilità.
Art. 24 - Rapporti con gli Ordini locali e il Consiglio Nazionale
Fatto salvo il diritto di critica ciascun iscritto deve comportarsi, nei confronti degli organismi della professione, con rispetto e considerazione. Dovrà rendersi disponibile nei limiti delle sue possibilità per eventuali richieste di collaborazione e partecipare attivamente alla vita dell'Ordine.
Art. 25 - Rapporti con la Cassa Nazionale di previdenza
Il dottore commercialista deve partecipare nei limiti del possibile alle elezioni dei delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza e deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti.

Cap. 4 - Altri rapporti
Art. 26 - Rapporti con i pubblici uffici
Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissioni tributarie e i funzionari della pubblica amministrazione il dottore commercialista si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.
Il dottore commercialista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare né sottolineare né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della sua attività professionale.
Art. 27 - Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il dottore commercialista, specie in occasione di interventi professionali in casi di grande risonanza, deve usare cautela per rispetto all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni dell'Articolo 33.
Art. 28 - Rapporti con altre professioni
Il dottore commercialista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

Cap. 5 - Concorrenza
Art. 29 - Utilizzo di cariche pubbliche
Il dottore commercialista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé od altri.
Art. 30 - Esercizio abusivo dell'attività professionale
È vietato al dottore commercialista favorire l'esercizio abusivo della professione.
Art.31 - Divieto di intermediazione
È vietata l'intermediazione che possa pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività.
Art. 32 - Informazione e pubblicità informativa
È consentita l'informazione a terzi - anche tramite stampa, reti telematiche e mezzi simili - sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, sull'attività professionale che viene svolta, su particolari rami di attività, su colleghi che abbiano in precedenza fatto parte dello studio - anche inserendone il nome nella denominazione dello stesso - dopo aver ottenuto il consenso di questi, se ha cessato l'attività professionale, o degli eredi. Non possono essere evidenziati propri risultati professionali o citati nominativi di clienti. Non possono essere usati titoli accademici o professionali non riferiti alle attività oggetto della professione.
Sono consentite l'organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni, nonché la pubblicazione di scritti e la partecipazione a rubriche su materie professionali.
La comunicazione di informazioni tecniche può essere liberamente attuata nei riguardi della propria clientela e di terzi che ne facciano richiesta.
Le attività di cui sopra e l'utilizzo dei mezzi di diffusione devono ispirarsi alla estrema moderazione, buon gusto e rispetto della dignità e del decoro della professione, non devono essere equivoci o fuorvianti, ingannevoli o elogiativi. Non sono consentite forme di pubblicità comparativa, né forme di pubblicità diverse da quelle descritte nei commi precedenti.
È fatto obbligo di comunicare all'ordine di appartenenza l'inizio di qualsiasi attività informativa per via telematica finalizzata ad una diffusione dell'immagine o dei servizi dello studio professionale nei confronti del pubblico.
In caso di dubbi sull'applicazione del presente articolo è raccomandata la preventiva consultazione dell'apposita Commissione consultiva che gli Ordini avranno cura di costituire.
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sabato 4 giugno 2011

La certificazione energetica negli edifici

Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6 d.lgs. 192/2005: prime note


Nell’imminenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo in tema di promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, il Consiglio Nazionale, nella seduta dell’11 marzo 2011, ha deliberato di diffondere prime note, per fornire alcune immediate indicazioni
operative, riservando all’approfondimento della Commissione Civilistica una trattazione organica e più approfondita.
Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 è stato inserito a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che – in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria – aveva abrogato l’obbligo di consegna della certificazione energetica. Cosicché, si è previsto che “nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”.



1. Il coordinamento con le normative regionali
La materia, com’è noto, ha differenti fonti normative (statali e regionali, in quelle regioni nelle quali si è data attuazione alla Direttiva 2002/91/CE, e cioè in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Puglia, Toscana).
Alle Regioni (che in base all’art. 117, comma 3, Cost. devono legiferare in materia di governo del territorio e di produzione, trasporto e distribuzione di energia) competono le scelte normative
sulla “dotazione” e sulle modalità di formazione della certificazione energetica. Allo Stato (art. 117, comma 2, Cost.) è riservata la materia dell’ordinamento civile, e quindi la disciplina dei contratti, della loro forma, del loro contenuto, dei vizi, delle sanzioni (si allude alla disciplina delle nullità e dell’annullabilità).
Nella fattispecie che esaminiamo, una disposizione normativa statale si esprime in termini di obbligo di consegna in riferimento ad una documentazione che dev’essere predisposta e redatta secondo la disciplina regionale (ove la disciplina regionale esiste).
Quindi, in quelle fattispecie nelle quali la disciplina regionale esclude l’obbligo di dotazione (gli esempi più significativi sono la vendita di quota al comproprietario, e gli edifici tendenzialmente neutri quanto al consumo energetico, quali i box, le cantine, le autorimesse, idepositi) non può sussistere l’obbligo di consegna e quindi la norma non trova applicazione: del
che sarà utile, ancorché non strettamente necessario, dar conto nell’atto notarile.




Fonte

martedì 24 maggio 2011

Eco contributo RAEE

CHE COS'E'

L'Eco-contributo RAEE non è una tassa o un'imposta: è una modalità che il Decreto Legge 25 Luglio 2005 n. 151 ha messo a disposizione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per finanziare le attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti da tali apparecchiature (RAEE) e che i Produttori aderenti al Consorzio Ecolight hanno deciso di utilizzare.
All'art. 10 comma 2 il Decreto sopra citato stabilisce che se il produttore decide di utilizzare questa modalità di finanziamento, il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore/Consorzio, per la gestione dei rifiuti Per questo motivo la denominazione internazionale dell'Eco-contributo è VISIBLE FEE

A COSA SERVE
Serve interamente e unicamente per finanziare le attività di recupero, trattamento e smaltimento di tutti gli apparecchi di illuminazione , attività che la Direttiva pone a carico del Produttore, ed in tal senso passa inalterato dall'Utilizzatore Finale al Produttore stesso.

A QUALI PRODOTTI VA APPLICATO
Il rivenditore dovrà chiedere al consumatore l'Eco-contributo RAEE per tutti gli apparecchi di illuminazione venduti a partire dalla data sopra citata.

ESPOSIZIONE AL CLIENTE FINALE
I valori effettivi dell'Eco-contributo RAEE dovranno essere sempre evidenziati al pubblico.
L'Eco-contributo RAEE non potrà essere incorporato nel prezzo di vendita del bene ma dovrà essere evidenziato separatamente per ogni singolo prodotto venduto.
L'Eco-contributo RAEE sarà soggetto ad IVA: l'aliquota deve ancora essere definita da parte del Governo. Possiamo ragionevolmente ritenere che l'aliquota da applicasi sarà del 20% pari a quella applicata alla cessione degli apparecchi di illuminazione. Precise disposizioni saranno comunicate anche per le vendite ad Enti ed Istituzioni che godono di particolari agevolazioni IVA. Anche per questi casi riteniamo che siano applicabili le agevolazioni previste per l'acquisto delle suddette apparecchiature - esente IVA -.

TABELLE PRODOTTI INTERESSATI

TIPOLOGIAPREZZO
Frigoriferi e congelatori € 16,00
lavaggio e cottura (esclusi piani cottura e microonde )€ 5,00
Piani di cottura € 2,00
Cappe€ 2,00
Scaldacqua minori o uguali a 30 lt€ 2,00
Scaldacqua maggiori a 30 lt € 7,00
Climatizzatori (portatili e unita' esterne di potenza minore o uguale a 8 kw ) € 6,00
Piccoli elettrodomestici e apparecchiature varie fino a 2 kg € 0,25
Piccoli elettrodomestici e apparecchiature varie tra 2 e 5 kg€ 0,50
Piccoli elettrodomestici e apparecchiature varie tra 10 e 30 kg€ 2,00
Piccoli elettrodomestici e apparacchiature varie oltre 30 Kg€ 5,00

N.B : I PREZZI SONO IVA INCLUSA