sabato 4 giugno 2011

La certificazione energetica negli edifici

Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6 d.lgs. 192/2005: prime note


Nell’imminenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo in tema di promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, il Consiglio Nazionale, nella seduta dell’11 marzo 2011, ha deliberato di diffondere prime note, per fornire alcune immediate indicazioni
operative, riservando all’approfondimento della Commissione Civilistica una trattazione organica e più approfondita.
Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 è stato inserito a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che – in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria – aveva abrogato l’obbligo di consegna della certificazione energetica. Cosicché, si è previsto che “nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”.



1. Il coordinamento con le normative regionali
La materia, com’è noto, ha differenti fonti normative (statali e regionali, in quelle regioni nelle quali si è data attuazione alla Direttiva 2002/91/CE, e cioè in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Puglia, Toscana).
Alle Regioni (che in base all’art. 117, comma 3, Cost. devono legiferare in materia di governo del territorio e di produzione, trasporto e distribuzione di energia) competono le scelte normative
sulla “dotazione” e sulle modalità di formazione della certificazione energetica. Allo Stato (art. 117, comma 2, Cost.) è riservata la materia dell’ordinamento civile, e quindi la disciplina dei contratti, della loro forma, del loro contenuto, dei vizi, delle sanzioni (si allude alla disciplina delle nullità e dell’annullabilità).
Nella fattispecie che esaminiamo, una disposizione normativa statale si esprime in termini di obbligo di consegna in riferimento ad una documentazione che dev’essere predisposta e redatta secondo la disciplina regionale (ove la disciplina regionale esiste).
Quindi, in quelle fattispecie nelle quali la disciplina regionale esclude l’obbligo di dotazione (gli esempi più significativi sono la vendita di quota al comproprietario, e gli edifici tendenzialmente neutri quanto al consumo energetico, quali i box, le cantine, le autorimesse, idepositi) non può sussistere l’obbligo di consegna e quindi la norma non trova applicazione: del
che sarà utile, ancorché non strettamente necessario, dar conto nell’atto notarile.




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