lunedì 17 ottobre 2011

Dottore commercialista

Un commercialista è un professionista abilitato competente in questioni economiche quali commerciofinanzatasseragioneria. Il titolo formale che gli spetta è dottore commercialista.

Storia

Le tracce più antiche di annotazioni di carattere contabile sono costituite dalle tavolette di argilla usate dai Sumeri. Fin dagli albori della storia umana, quindi, si avvertì la necessità di annotare fatti di interesse commerciale e finanziario. In epoca moderna, nel 1494 il matematico Luca Pacioli pubblicò la sua Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità dove per la prima volta si espose il metodo della partita doppia. Nel 1581 viene istituito a Venezia il “Collegio de' Rasonati”. Nel 1620 in Piemonte si istituiscono i “liquidatori giurati” ed a Milano nel 1742 nascono i "Ragionati". Nel 1828 nel Lombrado-Veneto vengono riconosciuti i "ragionieri revisori" e nel 1836 negli Stati Pontifici nasce la professione di "pubblico ragioniere". Nel 1906 il Regno d'Italia riconobbe ai Regionieri lo status di libero professionista.

Normativa italiana

La laurea in Economia

La storia della professione di Dottore Commercialista è strettamente intrecciata con quella della istituzione in Italia della laurea in Economia e Commercio. Gli studi economico-aziendali non hanno avuto in Italia un riconoscimento a livello universitario fino al 1868 quando viene fondata la Scuola Superiore di Commercio di Venezia. Successivamente sorgono nel 1884 la Scuola Superiore d’applicazione di studi commerciali di Genova e nel 1886 la Scuola Superiore di Commercio di Bari. Nel 1902 viene fondata l'Università Commerciale di Milano su iniziativa di Luigi Bocconi. Nel 1906 vengono fondate la Scuola Superiore di Commercio di Torino e l’Istituto Superiore di studi commerciali di Roma. Tali istituti erano in realtà delle scuole di specializzazione per ragionieri e non rilasciavano titoli di studio con valore legale. La strada era comunque segnata: nel 1903 alle scuole Scuole Superiori di Commercio venne consentito di rilasciare un diploma speciale di laurea. Nel 1906 tale prerogativa venne concessa anche alla Bocconi. Nel 1913 vennero riconosciuti alle Scuole Superiori di Commercio ed alla Bocconi “grado e dignità universitaria”. Nel 1924 il "Testo Unico" sull’ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche riconobbe dignità universitaria agli studi economico-aziendali. Nel 1935 agli Istituti Superiori venne concesso di trasformarsi in Facoltà universitarie.

Nascita di una Professione

I diplomati degli Scuole Superiori di Commercio e della Bocconi che non trovarono impiego nell'impresa privata cominciarono ben presto ad offrirsi sul mercato come consulenti d'impresa. Tale situazione creò ben presto dei contrasti con gli Ordini degli Avvocati e con i Collegi dei Ragionieri. Da un lato gli Avvocati non vedevano di buon occhio la concorrenza di altri professionisti che, sebbene sprovvisti di un albo professionale, erano dotati di una formazione universitaria. I Ragionieri, d'altronde, avrebbero desiderato che i nuovi diplomati delle Scuole Superiori si iscrivessero agli esistenti Collegi. I diplomati delle Scuole Superiori, dal loro canto, tenevano molto a distinguersi dai Ragionieri desiderando far valere la propria superiore formazione accademica. Un momento fondamentale per la nascente professione si ebbe nell'anno 1913. In quell'anno, infatti, la Camera di commercio di Milano incluse nell'elenco dei curatori fallimentari autorizzati dei laureati dell’Università Bocconi. Il Collegio dei ragionieri di Milano pretese, a questo punto, il rispetto anche da parte dei laureati delle regole sul praticantato stabilite nel 1906 per i ragionieri liberi professionisti. I ragionieri inoltrarono quindi un ricorso al Consiglio di Stato invocando la violazione dell’articolo 24 dello Statuto Albertino. Nello stesso anno (1913) il Consiglio di Stato decise la questione stabilendo che “gli studi posteriori e superiori cui si assoggettavano i laureati in scienze economiche e commerciali erano equiparabili a due anni di praticantato”.

La professionalizzazione della categoria

Nel 1929 venne emanato un regolamento che disciplinò per la prima volta la professione degli "esercenti in materia di economia e commercio". Il contemporaneo regolamento riservato alla professione di ragioniere riconobbe alle due categorie pari dignità ed uguali competenze. Nella diatriba fra diplomati e laureati il governo si mantenne completamente neutrale. Nel 1953 i nuovi ordinamenti professionali riprodussero la precedente situazione: due professoni distinte (una per i laureati e l'altra per i diplomati) con identiche competenze. In compenso venne introdotto ufficialmente il titolo professionale di "dottore commercialista".

Nascita dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Nel 2005 [9] viene approvato un nuovo ordinamento professionale. Viene deciso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sarà istituito un nuovo Ordine Professionale cui avranno accesso esclusivamente laureati previo tirocinio professionale ed esame di stato. Gli iscritti al soppresso Collegio dei Ragionieri vengono ammessi al nuovo ordine fino ad esaurimento. Il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è il dott. Claudio Siciliotti.

Oggetto della professione

Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:
  • a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
  • b) le perizie e le consulenze tecniche;
  • c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
  • d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito all'attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese e di enti pubblici e privati;
  • e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
  • f) le funzioni di sindaco e di revisore in società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
L'autorità giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell'albo dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei procuratori o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti. Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.

Titolo ed esercizio professionale

Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che superano l'esame di Stato (3 prove scritte e 1 prova orale) necessario per l'esercizio della professione. Prima di poter sostenere l'esame di Stato è condizione necessaria ottenere una laurea magistrale in Economia (classi LM-56 Scienze dell'Economia o LM-77 Scienze Economiche ed Aziendali, vecchio ordinamento 64/S o 84/S) ed aver intrapreso un periodo di praticantato di almeno 3 anni presso un professionista già abilitato; il praticantato non può iniziare prima di aver ottenuto almeno una laurea triennale in Economia (classi L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale o L-33 Scienze Economiche, vecchio ordinamento classi 17 o 28). Il dottore commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo. Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Incompatibilità

L'esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di mediatore (inteso come mediazione d'affare, mentre può svolgere l'attività di mediatore civile in base alla legge sulla mediazione/conciliazione), di agente di cambio, di ricevitore del lotto, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali. L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

Esercizio professionale

Il dottore commercialista iscritto in un albo può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di dottore commercialista spetta al Ministro per la grazia e giustizia che l'esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello. L'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oggi in uso raggruppa i vecchi albi dei Ragionieri Commercialisti e dei Dottori Commercialisti.

Obbligo del segreto professionale

I dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti, nonché per quanto previsto dalle norme vigenti in materia di antiriciclaggio.

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