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martedì 7 giugno 2011
Codice deontologico del dottore commercialista
sabato 4 giugno 2011
La certificazione energetica negli edifici
Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6 d.lgs. 192/2005: prime note
Nell’imminenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo in tema di promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, il Consiglio Nazionale, nella seduta dell’11 marzo 2011, ha deliberato di diffondere prime note, per fornire alcune immediate indicazioni
operative, riservando all’approfondimento della Commissione Civilistica una trattazione organica e più approfondita.
Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 è stato inserito a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che – in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria – aveva abrogato l’obbligo di consegna della certificazione energetica. Cosicché, si è previsto che “nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”.
1. Il coordinamento con le normative regionali
La materia, com’è noto, ha differenti fonti normative (statali e regionali, in quelle regioni nelle quali si è data attuazione alla Direttiva 2002/91/CE, e cioè in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Puglia, Toscana).
Alle Regioni (che in base all’art. 117, comma 3, Cost. devono legiferare in materia di governo del territorio e di produzione, trasporto e distribuzione di energia) competono le scelte normative
sulla “dotazione” e sulle modalità di formazione della certificazione energetica. Allo Stato (art. 117, comma 2, Cost.) è riservata la materia dell’ordinamento civile, e quindi la disciplina dei contratti, della loro forma, del loro contenuto, dei vizi, delle sanzioni (si allude alla disciplina delle nullità e dell’annullabilità).
Nella fattispecie che esaminiamo, una disposizione normativa statale si esprime in termini di obbligo di consegna in riferimento ad una documentazione che dev’essere predisposta e redatta secondo la disciplina regionale (ove la disciplina regionale esiste).
Quindi, in quelle fattispecie nelle quali la disciplina regionale esclude l’obbligo di dotazione (gli esempi più significativi sono la vendita di quota al comproprietario, e gli edifici tendenzialmente neutri quanto al consumo energetico, quali i box, le cantine, le autorimesse, idepositi) non può sussistere l’obbligo di consegna e quindi la norma non trova applicazione: del
che sarà utile, ancorché non strettamente necessario, dar conto nell’atto notarile.
Fonte
Nell’imminenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo in tema di promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, il Consiglio Nazionale, nella seduta dell’11 marzo 2011, ha deliberato di diffondere prime note, per fornire alcune immediate indicazioni
operative, riservando all’approfondimento della Commissione Civilistica una trattazione organica e più approfondita.
Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 è stato inserito a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che – in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria – aveva abrogato l’obbligo di consegna della certificazione energetica. Cosicché, si è previsto che “nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”.
1. Il coordinamento con le normative regionali
La materia, com’è noto, ha differenti fonti normative (statali e regionali, in quelle regioni nelle quali si è data attuazione alla Direttiva 2002/91/CE, e cioè in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Puglia, Toscana).
Alle Regioni (che in base all’art. 117, comma 3, Cost. devono legiferare in materia di governo del territorio e di produzione, trasporto e distribuzione di energia) competono le scelte normative
sulla “dotazione” e sulle modalità di formazione della certificazione energetica. Allo Stato (art. 117, comma 2, Cost.) è riservata la materia dell’ordinamento civile, e quindi la disciplina dei contratti, della loro forma, del loro contenuto, dei vizi, delle sanzioni (si allude alla disciplina delle nullità e dell’annullabilità).
Nella fattispecie che esaminiamo, una disposizione normativa statale si esprime in termini di obbligo di consegna in riferimento ad una documentazione che dev’essere predisposta e redatta secondo la disciplina regionale (ove la disciplina regionale esiste).
Quindi, in quelle fattispecie nelle quali la disciplina regionale esclude l’obbligo di dotazione (gli esempi più significativi sono la vendita di quota al comproprietario, e gli edifici tendenzialmente neutri quanto al consumo energetico, quali i box, le cantine, le autorimesse, idepositi) non può sussistere l’obbligo di consegna e quindi la norma non trova applicazione: del
che sarà utile, ancorché non strettamente necessario, dar conto nell’atto notarile.
Fonte
martedì 24 maggio 2011
Eco contributo RAEE
CHE COS'E'
L'Eco-contributo RAEE non è una tassa o un'imposta: è una modalità che il Decreto Legge 25 Luglio 2005 n. 151 ha messo a disposizione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per finanziare le attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti da tali apparecchiature (RAEE) e che i Produttori aderenti al Consorzio Ecolight hanno deciso di utilizzare.
All'art. 10 comma 2 il Decreto sopra citato stabilisce che se il produttore decide di utilizzare questa modalità di finanziamento, il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore/Consorzio, per la gestione dei rifiuti Per questo motivo la denominazione internazionale dell'Eco-contributo è VISIBLE FEE
A COSA SERVE
Serve interamente e unicamente per finanziare le attività di recupero, trattamento e smaltimento di tutti gli apparecchi di illuminazione , attività che la Direttiva pone a carico del Produttore, ed in tal senso passa inalterato dall'Utilizzatore Finale al Produttore stesso.
A QUALI PRODOTTI VA APPLICATO
Il rivenditore dovrà chiedere al consumatore l'Eco-contributo RAEE per tutti gli apparecchi di illuminazione venduti a partire dalla data sopra citata.
ESPOSIZIONE AL CLIENTE FINALE
I valori effettivi dell'Eco-contributo RAEE dovranno essere sempre evidenziati al pubblico.
L'Eco-contributo RAEE non potrà essere incorporato nel prezzo di vendita del bene ma dovrà essere evidenziato separatamente per ogni singolo prodotto venduto.
L'Eco-contributo RAEE sarà soggetto ad IVA: l'aliquota deve ancora essere definita da parte del Governo. Possiamo ragionevolmente ritenere che l'aliquota da applicasi sarà del 20% pari a quella applicata alla cessione degli apparecchi di illuminazione. Precise disposizioni saranno comunicate anche per le vendite ad Enti ed Istituzioni che godono di particolari agevolazioni IVA. Anche per questi casi riteniamo che siano applicabili le agevolazioni previste per l'acquisto delle suddette apparecchiature - esente IVA -.
| TABELLE PRODOTTI INTERESSATI |
| TIPOLOGIA | PREZZO |
| Frigoriferi e congelatori | € 16,00 |
| lavaggio e cottura (esclusi piani cottura e microonde ) | € 5,00 |
| Piani di cottura | € 2,00 |
| Cappe | € 2,00 |
| Scaldacqua minori o uguali a 30 lt | € 2,00 |
| Scaldacqua maggiori a 30 lt | € 7,00 |
| Climatizzatori (portatili e unita' esterne di potenza minore o uguale a 8 kw ) | € 6,00 |
| Piccoli elettrodomestici e apparecchiature varie fino a 2 kg | € 0,25 |
| Piccoli elettrodomestici e apparecchiature varie tra 2 e 5 kg | € 0,50 |
| Piccoli elettrodomestici e apparecchiature varie tra 10 e 30 kg | € 2,00 |
| Piccoli elettrodomestici e apparacchiature varie oltre 30 Kg | € 5,00 |
N.B : I PREZZI SONO IVA INCLUSA
venerdì 6 maggio 2011
Regole e aggiornamento costante punti di forza dei commercialisti
Diciannove iscritti e 53 eventi formativi in più rispetto al 2009, incentivi per i giovani, il decollo dell'e-learning e i primi passi per la costituzione di una nuova commissione dedicata alla conciliazione obbligatoria, entrata in vigore lo scorso 20 marzo. È questo il positivo bilancio dell'attività 2010 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, tracciato dal Presidente Alberto Carrara di fronte ai 1566 iscritti, riuniti in assemblea plenaria lo scorso 12 aprile.
Il “saldo” positivo degli iscritti è merito delle 38 nuove iscrizioni registrate nel corso del 2010, che hanno portato a quota 1.562 gli appartenenti alla sezione commercialisti e a 4 quelli della categoria degli esperti contabili. A questi si devono aggiungere i praticanti, che ammontano a 182 di cui 159 nella prima sezione e a 23 nella seconda.
“Nel 2010 abbiamo deciso di estendere la riduzione della quota annuale per i neo iscritti da tre a cinque anni – ha commentato Alberto Carrara -. Questo significa che i giovani per i primi anni possono iscriversi all'Ordine versando una quota ridotta, più che dimezzata rispetto a quella normale. Ritengo questo un segnale di grande attenzione nei confronti dei giovani colleghi, che con la loro energia rappresentano il futuro della categoria e danno grande vigore alle attività dell'Ordine, ma che a causa della crisi generalizzata non stanno vivendo certamente un periodo facile”.
Come più volte ricordato da Carrara nel corso del suo intervento, i protagonisti dell'Ordine sono gli iscritti stessi, che proponendo, sostenendo e organizzando tante iniziative, scandiscono l'evoluzione di un mestiere sempre più complesso e delicato. Tra le iniziative ritenute vitali, quelle formative sono le più importanti per garantire l'aggiornamento continuo e costante, prerequisito essenziale per esercitare al meglio la professione. Nel 2010 sono stati organizzati 152 eventi formativi su temi di grande attualità, di cui quasi la metà gratuiti, a cui si sono sommati numerosi corsi fruibili in modalità e-learning.
“Abbiamo dato vita a Concerto, iniziativa che consente di fruire, a titolo totalmente gratuito, di numerosi corsi a distanza. Inoltre, grazie alla collaborazione con la piattaforma Eutekne, offriamo corsi via internet a pagamento – ha proseguito Carrara -. L'e-learning è una risorsa preziosa perché consente, grazie a una tecnologia ormai alla portata di tutti, di conciliare la formazioni con i tempi incalzanti imposti dal nostro lavoro. Può essere svolta in qualunque luogo e in ogni momento, con risultati assimilabili alla formazione in aula”.
Un'altra importante novità del 2010 è stato l'inizio dei lavori per la costituzione di una nuova commissione, denominata “Arbitrio e conciliazione”, che andrà ad aggiungersi alle 14 già presenti. Si tratta di organismi che consentono agli iscritti di collaborare attivamente alla vita dell'Ordine, approfondendo tematiche specifiche e organizzando convegni formativi sulla base delle concrete esigenze dei professionisti.
In conclusione Carrara ha ricordato l'importanza di poter contare sulla viva e proficua collaborazione con molti organismi istituzionali e il valore del puntuale rispetto delle regole deontologiche, sottolineando che “il lavoro attento e responsabile, la correttezza dei rapporti e il rispetto delle regole non destano scalpore, mentre ogni fatto negativo si può ripercuotere sulle credibilità dell'intera categoria. Il rispetto delle norme deontologiche tra i colleghi e verso i clienti rappresenta quindi un elemento fondamentale della nostra categoria professionale che necessita, mai come in questi tempi, di una maggiore coesione verso obiettivi comuni a tutela della categoria che rappresentiamo.
Il “saldo” positivo degli iscritti è merito delle 38 nuove iscrizioni registrate nel corso del 2010, che hanno portato a quota 1.562 gli appartenenti alla sezione commercialisti e a 4 quelli della categoria degli esperti contabili. A questi si devono aggiungere i praticanti, che ammontano a 182 di cui 159 nella prima sezione e a 23 nella seconda.
“Nel 2010 abbiamo deciso di estendere la riduzione della quota annuale per i neo iscritti da tre a cinque anni – ha commentato Alberto Carrara -. Questo significa che i giovani per i primi anni possono iscriversi all'Ordine versando una quota ridotta, più che dimezzata rispetto a quella normale. Ritengo questo un segnale di grande attenzione nei confronti dei giovani colleghi, che con la loro energia rappresentano il futuro della categoria e danno grande vigore alle attività dell'Ordine, ma che a causa della crisi generalizzata non stanno vivendo certamente un periodo facile”.
Come più volte ricordato da Carrara nel corso del suo intervento, i protagonisti dell'Ordine sono gli iscritti stessi, che proponendo, sostenendo e organizzando tante iniziative, scandiscono l'evoluzione di un mestiere sempre più complesso e delicato. Tra le iniziative ritenute vitali, quelle formative sono le più importanti per garantire l'aggiornamento continuo e costante, prerequisito essenziale per esercitare al meglio la professione. Nel 2010 sono stati organizzati 152 eventi formativi su temi di grande attualità, di cui quasi la metà gratuiti, a cui si sono sommati numerosi corsi fruibili in modalità e-learning.
“Abbiamo dato vita a Concerto, iniziativa che consente di fruire, a titolo totalmente gratuito, di numerosi corsi a distanza. Inoltre, grazie alla collaborazione con la piattaforma Eutekne, offriamo corsi via internet a pagamento – ha proseguito Carrara -. L'e-learning è una risorsa preziosa perché consente, grazie a una tecnologia ormai alla portata di tutti, di conciliare la formazioni con i tempi incalzanti imposti dal nostro lavoro. Può essere svolta in qualunque luogo e in ogni momento, con risultati assimilabili alla formazione in aula”.
Un'altra importante novità del 2010 è stato l'inizio dei lavori per la costituzione di una nuova commissione, denominata “Arbitrio e conciliazione”, che andrà ad aggiungersi alle 14 già presenti. Si tratta di organismi che consentono agli iscritti di collaborare attivamente alla vita dell'Ordine, approfondendo tematiche specifiche e organizzando convegni formativi sulla base delle concrete esigenze dei professionisti.
In conclusione Carrara ha ricordato l'importanza di poter contare sulla viva e proficua collaborazione con molti organismi istituzionali e il valore del puntuale rispetto delle regole deontologiche, sottolineando che “il lavoro attento e responsabile, la correttezza dei rapporti e il rispetto delle regole non destano scalpore, mentre ogni fatto negativo si può ripercuotere sulle credibilità dell'intera categoria. Il rispetto delle norme deontologiche tra i colleghi e verso i clienti rappresenta quindi un elemento fondamentale della nostra categoria professionale che necessita, mai come in questi tempi, di una maggiore coesione verso obiettivi comuni a tutela della categoria che rappresentiamo.
domenica 27 marzo 2011
Energie rinnovabili: il biogas
Aspetti fiscali connessi alla produzione e cessione
Nell’ambito delle energie rinnovabili, l’Italia si è impegnata fin dal 2007 insieme agli altri paesi aderenti all’UE a raggiungere entro il 2020 gli obiettivi del 20% di energia da fonti rinnovabili, 20% di risparmio energetico, 20% di riduzione di CO2.
Una prima risposta a tale impegno è stata la finanziaria del governo Prodi (legge 24-12-2007), che introduceva interessanti novità normative; confermate successivamente dal governo Berlusconi, fino all’ultima legge 23 luglio 2009 n. 99 che definisce con chiarezza, almeno per i piccoli impianti a energia rinnovabili, il quadro normativo.
Il settore delle energie rinnovabili è piuttosto ampio, spazia dal solare all’idroelettrico, dall’eolico alle bioenergie; proprio su queste ultime intendiamo focalizzare la nostra attenzione e in particolare su una di esse.
Le bioenergie.
Per bioenergie si intendono le biomasse così definite dalla direttiva 2009/28/CE: “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.
Nell’ambito delle biomasse riveste particolare interesse per le aziende agricolo-zootecniche il biogas, una biomassa gassosa ottenuta dalla fermentazione anaerobica (assenza di ossigeno libero), con una percentuale di metano che varia dal 65% al 50%.
Punto di partenza per ottenere il biogas sono reflui zootecnici (bovini, suini) e coltivazioni erbacee dedicate (mais , sorgo, cerali autunno vernini), che vengono miscelati all’interno di appositi contenitori coperti detti digestori.
Nei digestori avviene la fermentazione anaerobica che dura dai 30 ai 60 giorni a seconda delle condizioni, in essa essenzialmente avvengono trasformazioni di tipo biologico, con la conversione delle sostanze organiche in un gas biologico, detto appunto biogas.
Il gas prodotto pur avendo un potere calorifico inferiore a quello del metano, può essere utilizzato per le necessità energetiche dell’azienda stessa per produrre energia elettrica e termica da vendere in rete.
I meccanismi per produrre energia sono piuttosto semplici:
- se l’azienda ha bisogno solo di energia termica si può semplicemente bruciare il biogas in una caldaia per riscaldare l’acqua ed inviarlo alla zona dove necessita attraverso i normali sistemi di trasporto;
- se l’azienda ha bisogno anche di energia termica e elettrica si può progettare un sistema di cogenerazione, attraverso un normale motore a ciclo Otto collegato ad un alternatore che produce entrambe le energie contemporaneamente. Il biogas serve da combustibile per il cogeneratore che ha un rendimento totale, superiore all’80%.
Aspetti fiscali e tributari
Negli ultimi anni il legislatore, nell’ottica dello sviluppo dellaproduzione di energia mediante fonti rinnovabili, ha introdotto disposizioni dicarattere fiscale volte ad incentivare l’esercizio di tale attività da parte degliimprenditori agricoli.
In particolar modo l’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006) ha stabilito che “La produzione e lacessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagliimprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135,terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.
Lo scorso 6 luglio l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 32/E, con la quale fornisce chiarimenti in merito alle problematiche fiscali legate alla classificazione del reddito ritraibile dalla produzione e cessione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
La conclusione a cui giunge l’Agenzia è chele attività effettuate dagliimprenditori agricoli di produzione e cessione di energia elettrica e calorica dafonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodottichimici ottenuti da vegetali derivanti prevalentemente dal fondo, costituisconoattività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si consideranoproduttive di reddito agrario.
Perché scegliere il biogas.
L’energia prodotta da fonti rinnovabili presenta vantaggi di diverso ordine che andremo qui ad elencare:
- ambientale, gli unici esseri viventi capaci di trasformare autonomamente composti inorganici in organici sono i vegetali (organismi autotrofi), attraverso la fotosintesi clorofilliana. Tale processo utilizza tra l’altro la CO2 atmosferica fissandola e trasformandola in composti organici che verranno poi utilizzati per produrre il biogas. Risulta evidente che tale tipo di energia non solo è rinnovabile ( il ciclo delle piante si ripete ogni anno), ma diminuisce anche la CO2 prodotta dalla combustione per produrre energia in quanto la CO2 fissata sarà almeno pari a quella prodotta dalla combustione del biogas nel motore endotermico.
- economico, le aziende agricolo zootecniche possono ottenere dalle incentivazioni un reddito integrativo a quello che già ottengono dalla loro attività senza stravolgere l’organizzazione aziendale in essere.
- energetico, in quanto la produzione di energia elettrica attraverso la microgenereazione diffusa, permette di diminuire la dipendenza dai combustibili fossili e diminuire le perdite per il trasporto dell’energia.
- per gli imprenditori agricoli, la produzione e successiva vendita di energia elettrica prodotta da biogas, rappresenta un ottimo investimento, ideale per assicurare alla gestione aziendale un cash flow costante da utilizzare per alimentare la gestione tipica aziendale.
lunedì 31 gennaio 2011
Aspetti fiscali delle bio energie
Aspetti fiscali connessi alla produzione e cessione
Nell’ambito delle energie rinnovabili, l’Italia si è impegnata fin dal 2007 insieme agli altri paesi aderenti all’UE a raggiungere entro il 2020 gli obiettivi del 20% di energia da fonti rinnovabili, 20% di risparmio energetico, 20% di riduzione di CO2.
Una prima risposta a tale impegno è stata la finanziaria del governo Prodi (legge 24-12-2007), che introduceva interessanti novità normative; confermate successivamente dal governo Berlusconi, fino all’ultima legge 23 luglio 2009 n. 99 che definisce con chiarezza, almeno per i piccoli impianti a energia rinnovabili, il quadro normativo.
Il settore delle energie rinnovabili è piuttosto ampio, spazia dal solare all’idroelettrico, dall’eolico alle bioenergie; proprio su queste ultime intendiamo focalizzare la nostra attenzione e in particolare su una di esse.
Le bioenergie.
Per bioenergie si intendono le biomasse così definite dalla direttiva 2009/28/CE: “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.
Nell’ambito delle biomasse riveste particolare interesse per le aziende agricolo-zootecniche il biogas, una biomassa gassosa ottenuta dalla fermentazione anaerobica (assenza di ossigeno libero), con una percentuale di metano che varia dal 65% al 50%.
Punto di partenza per ottenere il biogas sono reflui zootecnici (bovini, suini) e coltivazioni erbacee dedicate (mais , sorgo, cerali autunno vernini), che vengono miscelati all’interno di appositi contenitori coperti detti digestori.
Nei digestori avviene la fermentazione anaerobica che dura dai 30 ai 60 giorni a seconda delle condizioni, in essa essenzialmente avvengono trasformazioni di tipo biologico, con la conversione delle sostanze organiche in un gas biologico, detto appunto biogas.
Il gas prodotto pur avendo un potere calorifico inferiore a quello del metano, può essere utilizzato per le necessità energetiche dell’azienda stessa per produrre energia elettrica e termica da vendere in rete.
I meccanismi per produrre energia sono piuttosto semplici:
- se l’azienda ha bisogno solo di energia termica si può semplicemente bruciare il biogas in una caldaia per riscaldare l’acqua ed inviarlo alla zona dove necessita attraverso i normali sistemi di trasporto;
- se l’azienda ha bisogno anche di energia termica e elettrica si può progettare un sistema di cogenerazione, attraverso un normale motore a ciclo Otto collegato ad un alternatore che produce entrambe le energie contemporaneamente. Il biogas serve da combustibile per il cogeneratore che ha un rendimento totale, superiore all’80%.
Aspetti fiscali e tributari
Negli ultimi anni il legislatore, nell’ottica dello sviluppo dellaproduzione di energia mediante fonti rinnovabili, ha introdotto disposizioni dicarattere fiscale volte ad incentivare l’esercizio di tale attività da parte degliimprenditori agricoli.
In particolar modo l’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006) ha stabilito che “La produzione e lacessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagliimprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135,terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.
Lo scorso 6 luglio l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 32/E, con la quale fornisce chiarimenti in merito alle problematiche fiscali legate alla classificazione del reddito ritraibile dalla produzione e cessione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
La conclusione a cui giunge l’Agenzia è chele attività effettuate dagliimprenditori agricoli di produzione e cessione di energia elettrica e calorica dafonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodottichimici ottenuti da vegetali derivanti prevalentemente dal fondo, costituisconoattività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si consideranoproduttive di reddito agrario.
Perché scegliere il biogas.
L’energia prodotta da fonti rinnovabili presenta vantaggi di diverso ordine che andremo qui ad elencare:
- ambientale, gli unici esseri viventi capaci di trasformare autonomamente composti inorganici in organici sono i vegetali (organismi autotrofi), attraverso la fotosintesi clorofilliana. Tale processo utilizza tra l’altro la CO2 atmosferica fissandola e trasformandola in composti organici che verranno poi utilizzati per produrre il biogas. Risulta evidente che tale tipo di energia non solo è rinnovabile ( il ciclo delle piante si ripete ogni anno), ma diminuisce anche la CO2 prodotta dalla combustione per produrre energia in quanto la CO2 fissata sarà almeno pari a quella prodotta dalla combustione del biogas nel motore endotermico.
- economico, le aziende agricolo zootecniche possono ottenere dalle incentivazioni un reddito integrativo a quello che già ottengono dalla loro attività senza stravolgere l’organizzazione aziendale in essere.
- energetico, in quanto la produzione di energia elettrica attraverso la microgenereazione diffusa, permette di diminuire la dipendenza dai combustibili fossili e diminuire le perdite per il trasporto dell’energia.
- per gli imprenditori agricoli, la produzione e successiva vendita di energia elettrica prodotta da biogas, rappresenta un ottimo investimento, ideale per assicurare alla gestione aziendale un cash flow costante da utilizzare per alimentare la gestione tipica aziendale.
giovedì 20 gennaio 2011
L’energia prodotta da fonti rinnovabili è soggetta all’IVA
La tariffa fissa omnicomprensiva riconosciuta ai produttori di energia da fonti rinnovabili è soggetta a IVA se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale, agricola o di lavoro autonomo; non assume rilevanza ai fini dell’IVA, invece, se è corrisposta ai titolari di impianti posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente e destinati a soddisfare bisogni personali.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione88/E del 25 agosto 2010, in risposta ad un quesito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il soggetto attuatore per l’incentivazione della produzione di energie rinnovabili.
Il GSE è l’ente che provvede al ritiro dell’energia elettrica ammessa al trattamento incentivante di cui all’articolo 2, comma 145, della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) e del DM 18 dicembre 2008. La tariffa omnicomprensiva rientra tra i “meccanismi incentivanti” ed è corrisposta ai produttori che immettono in rete l’energia non autoconsumata.
Con la Circolare 46/E del 19 luglio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su un altro meccanismo agevolativo, vale a dire la “tariffa incentivante” corrisposta ai produttori di energia da fonte fotovoltaica. Il GSE chiede, quindi, se quest’ultima disciplina fiscale si possa applicare alla tariffa omnicomprensiva.
L’Agenzia spiega che il DM 18 dicembre 2008 prevede che gli impianti eolici di potenza nominale fino a 200 Kw e gli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, esclusa quella solare, fino a 1 Mw, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, possono beneficiare (in alternativa ai certificati verdi) di una tariffa fissa omnicomprensiva. Il produttore che beneficia della Tariffa onnicomprensiva - sottolinea l’Agenzia - non ha il diritto di vendere l’energia prodotta, quindi rinuncia a qualsiasi ulteriore corrispettivo economico.
Da un punto di vista fiscale, la tariffa omnicomprensiva, essendo erogata in relazione alla cessione di un bene (energia), se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola o attività di lavoro autonomo, è assoggettabile ad IVA.
Non assume rilevanza ai fini dell’IVA, invece, se è corrisposta ai titolari di impianti eolici o di altro tipo, posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente, oppure di potenza fino a 20 kw, perché non configura un’attività commerciale svolta abitualmente ma l’impianto è destinato a soddisfare principalmente bisogni personali.
L’immissione in rete dell’energia non autoconsumata configura sempre un’attività commerciale quando è effettuata da:
• persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kw, che non risultano posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente;
• persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kw;
• persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale;
• soggetti che svolgono lavoro autonomo.
In questi casi la tariffa omnicomprensiva si qualifica come corrispettivo derivante dalla vendita dell’energia rilevante ai fini dell’IVA e delle imposte dirette.
Infine, l’Agenzia precisa che la tariffa omnicomprensiva non è mai soggetta a ritenuta alla fonte del 4% (art. 28 del Dpr 600/1973), in quanto costituisce un corrispettivo e non un contributo.
(riproduzione riservata)
Fonte
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione88/E del 25 agosto 2010, in risposta ad un quesito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il soggetto attuatore per l’incentivazione della produzione di energie rinnovabili.
Il GSE è l’ente che provvede al ritiro dell’energia elettrica ammessa al trattamento incentivante di cui all’articolo 2, comma 145, della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) e del DM 18 dicembre 2008. La tariffa omnicomprensiva rientra tra i “meccanismi incentivanti” ed è corrisposta ai produttori che immettono in rete l’energia non autoconsumata.
Con la Circolare 46/E del 19 luglio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su un altro meccanismo agevolativo, vale a dire la “tariffa incentivante” corrisposta ai produttori di energia da fonte fotovoltaica. Il GSE chiede, quindi, se quest’ultima disciplina fiscale si possa applicare alla tariffa omnicomprensiva.
L’Agenzia spiega che il DM 18 dicembre 2008 prevede che gli impianti eolici di potenza nominale fino a 200 Kw e gli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, esclusa quella solare, fino a 1 Mw, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, possono beneficiare (in alternativa ai certificati verdi) di una tariffa fissa omnicomprensiva. Il produttore che beneficia della Tariffa onnicomprensiva - sottolinea l’Agenzia - non ha il diritto di vendere l’energia prodotta, quindi rinuncia a qualsiasi ulteriore corrispettivo economico.
Da un punto di vista fiscale, la tariffa omnicomprensiva, essendo erogata in relazione alla cessione di un bene (energia), se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola o attività di lavoro autonomo, è assoggettabile ad IVA.
Non assume rilevanza ai fini dell’IVA, invece, se è corrisposta ai titolari di impianti eolici o di altro tipo, posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente, oppure di potenza fino a 20 kw, perché non configura un’attività commerciale svolta abitualmente ma l’impianto è destinato a soddisfare principalmente bisogni personali.
L’immissione in rete dell’energia non autoconsumata configura sempre un’attività commerciale quando è effettuata da:
• persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kw, che non risultano posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente;
• persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kw;
• persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale;
• soggetti che svolgono lavoro autonomo.
In questi casi la tariffa omnicomprensiva si qualifica come corrispettivo derivante dalla vendita dell’energia rilevante ai fini dell’IVA e delle imposte dirette.
Infine, l’Agenzia precisa che la tariffa omnicomprensiva non è mai soggetta a ritenuta alla fonte del 4% (art. 28 del Dpr 600/1973), in quanto costituisce un corrispettivo e non un contributo.
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